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Contenuto :

Autocertificazione

  1. Che cos'è
  2. come si ottiene
  3. note importanti
  4. tempi
  5. dove e quando
  6. modulistica
 

Che cos'è

 L'autocertificazione è una dichiarazione in carta semplice che il cittadino (italiano o straniero) presenta alle pubbliche amministrazioni e ai privati in sostituzione di un certificato. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare l'autocertificazione, mentre i privati possono decidere se accettarla oppure no. Chi accetta l'autocertificazione ha poi la facoltà di verificare quanto è stato dichiarato. Un'autocertificazione vale per sei mesi, o più a lungo se il certificato che sostituisce ha una validità superiore.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ed è fatta direttamente dal cittadino interessato: è gratuita e non è necessaria l'autenticazione della firma.


Requisiti
 
. per le dichiarazioni occorre essere maggiorenne;
. per i minori, le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore;
. per gli interdetti, vanno sottoscritte dal tutore;
. i cittadini extracomunitari possono rendere le stesse dichiarazioni purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti che sono certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani;
. le dichiarazioni di coloro che non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo sono rese dall'interessato al pubblico ufficiale che dà atto dell'esistenza di un impedimento alla sottoscrizione;
. le dichiarazioni nell'interesse di coloro che non possono renderle per impedimenti temporanei connessi allo stato di salute sono sostituite da dichiarazioni del coniuge o, in sua assenza, dei figli o, in mancanza di questi, di altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tali dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale e devono contenere la menzione dell'impedimento.
 
E' possibile autocertificare ...

· residenza
· cittadinanza
· godimento dei diritti politici
· stato civile
· stato di famiglia
· esistenza in vita
· nascita o morte
· obblighi militari
· iscrizioni in albi o elenchi pubblici
· esami sostenuti
· titoli di studio
· titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento
· qualifiche professionali
· esiti di partecipazione a concorsi
· stato di disoccupazione
· condizione di pensionato, casalinga, studente
· possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
· reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti dalle leggi speciali
· assolvimento degli obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
· iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
· qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
· assenza di condanne penali
· persone a carico
· iscrizione a scuola, università
· documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni
· tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

 

Come si ottiene

 
L'autocertificazione si può fare su un semplice foglio di carta bianca oppure si può utilizzare il modulo predisposto (vedi MODULISTICA)
Il modulo è disponibile anche presso l' Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici del Comune.

Il cittadino può consegnare all'ufficio pubblico l'autocertificazione oppure può inviarla per fax, per posta, via telematica o farla consegnare da altri allegando alla stessa fotocopia di un documento d'identità. L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato.
 
I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti.
Se il documento non è più valido, l'interessato dovrà dichiarare in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non sono variati.

 

Note importanti

 Ai sensi dell'art.15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, a partire dal 1° gennaio 2012, gli Uffici Pubblici non potranno più rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto gli uffici comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare certificati solo se destinati ai soggetti privati (banche, assicurazioni, società sportive, ecc...).
 
I cittadini che dovranno attestare ad una pubblica amministrazione la propria condizione anagrafica (nascita, stato di famiglia, cittadinanza etc.) dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'autocertificazione e tutte le amministrazioni pubbliche (stato, regioni, enti locali, enti gestori di servizi) saranno obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge.
 

 

Tempi

Rilascio immediato al momento della richiesta da parte del cittadino.

 

Dove e quando

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici
Viale della Repubblica, 24 (pian terreno)
tel. 055/8477211-212-213 fax 055/8477298
e-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Orario di apertura: dal martedì al sabato ore 9.00 - 12.30 (il sabato fino alle ore 13)
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 
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