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Contenuto :

trascrizione decreti di adozione

  1. che cos'è
  2. come si ottiene
  3. adozione dei minori stranieri
  4. note importanti
  5. dove e quando
 

Che cos'è

Adottare significa aprire nella propria famiglia un spazio non solo fisico, ma soprattutto mentale per l'accoglienza di un bambino o di una bambina, generato da
Altri, con una storia, e che ha bisogno di continuarla con dei nuovi genitori con cui formerà una vera famiglia come una sua seconda possibilità.
L'adozione è principalmente regolata dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritti del minore ad una famiglia", nonché dalla Legge 31 dicembre 1998 n. 476 e dalla Legge 28 marzo 2001, 149.

 

Come si ottiene

Come recita la Legge 184/83 art.6:
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni;
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare;
3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'età dell'adottato;....
6. Non e' preclusa l'adozione quanto il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, oppure quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.
Il minore il quale ha compiuto gli anni quattordici non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito.
Se ha un'età inferiore deve essere sentito, in corrispondenza alla sua capacita' di discernimento.
Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di cui si sia accertata la situazione di abbandono perchè privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.
La situazione di abbandono sussiste anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici e privati o comunità di tipo familiare o siano dati in affidamento familiare.
La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adattabilità è trascritta, a cura del Canceliere del Tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la Cancelleria del Tribunale stesso.
Durante lo stato di adattabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.
Il Tribunale per i Minori nomina infatti un tutore.
Lo stato di adattabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.

Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al Tribunale dei minori, che accertati i requisiti di cui all'art. 6, svolge indagini tese ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti , i motivi per i quali questi intendono adottare il minore.
Se l'indagini hanno un esito positivo il Tribunale dei minori dispone per l'affidamento preadottivo , vigilando su questo anche servendosi dei servizi sociali locali.
Decorso un anno dall'affidamento preadottivo. Il tribunale per i minori verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione
La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva è immediatamente trascritta nei registri di cui all'art. .18 della l. e comunicata all'ufficiale dello stato Civile che la trascrive sui registri di nascita dello Stato Civile e la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato (art. 26, comma 4)
Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome (art. 27).

 

Adozione dei minori stranieri

L'adozione dei minori stranieri è consentita secondo i principi e le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. a norma delle disposizione della Legge 184/83.

Come per l'adozione di minori italiani, i coniugi devono ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione da parte del Tribunale dei minori in cui hanno la residenza ed al quale hanno fatto domanda di adozione.
In questo caso devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati che informera' gli aspiranti sulle procedure che inizierà , sulle cocrete prospettive di adozione svolgendo le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato.
Esiste una Commissione per le Adozioni Internazionali che vigila su tutte le fasi della procedura di adozione, fino alla modalita' di trasferimento in Italia del minore straniero ed il suo inserimento nella famiglia affidataria.
Se ritiene che l'adozione risponda al superiore interesse del minore autorizza sia l'ingresso che la permanenza in Italia.
Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode al momento dell'ingresso di tutti i diritti attributi al minore italiano in affidamento familiare.
Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno i Servizi Sociali del comune di residenza assistono i genitori adottivi ed il minore, riferendo al tribunale sull'andamento dell'affidamento.
Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione emanato dal Tribunale dei minori, nei registri dello Stato Civile .(art. 34, comma 3).
Se l'adozione è compiuta da coniugi , l' adottato assume il cognome del marito.

 

Note importanti

Come disposto dall'art. 28, commi 2 e 3:
"Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'art. 26, comma 4.
L'Ufficiale di stato civile, l'Ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dall'autorità giudiziaria.Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di Stato Civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali."

 

Dove e quando

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici
Viale della Repubblica, 24 (pian terreno)
tel. 055/8477211-212-213 fax 055/8477298
e-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Orario di apertura: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Tribunale dei minori, via della Scala, N.77 Firenze
Centro Adozioni, via Palazzuolo Firenze
Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, Comune di Barberino di Mugello.

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