

Con il termine pubblicazioni di matrimonio si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi con l'affissione in apposito spazio della casa comunale.
Normativa di riferimento:D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile"
Codice Civile artt. 84 e segg.
La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio di Stato civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Nel caso di matrimonio con rito religioso occorre anche la richiesta di pubblicazioni del parroco della propria parrocchia.
La richiesta della pubblicazione può essere effettuata da entrambi gli sposi o da uno di essi delegato dall'altro o da una terza persona di fiducia che da essi ha ricevuto incarico con delega informale, presentandosi all'Ufficio di Stato Civile.
La documentazione necessaria verra' poi acquisita d'ufficio, dopo di che la coppia verrà contattata per fare la richiesta di pubblicazioni.
Per le pubblicazioni non occorrono più i testimoni.
L'ufficiale di Stato Civile provvede, oltre alla pubblicazione online matrimoni, all'esposizione delle pubblicazioni presso l'apposito spazio della Casa Comunale e a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso dal comune di Barberino di Mugello (Fi).
Modalità d'uso
Possono farne richiesta:
le cittadine e i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ossia non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili.
Per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.
Inoltre le persone che decidono di sposarsi non devono essere legate da vincoli di parentela, di affinità , di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile.
Per i cittadini che hanno compiuto 16 anni e non 18 e' necessario presentare decreto di autorizzazione del Tribunale dei Minori.
Per gli stranieri comunitari e extracomunitari, occorre la dichiarazione di nulla osta, prevista dall'art. 116 del Codice Civile, rilasciata in Italia dall'autorita' diplomatica (consolato o ambasciata) del proprio paese presente in Italia.
Tale nulla-osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente, sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione( Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria).
In mancanza di nulla- osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
Validità
Le pubblicazioni devono rimanere affisse per 8 giorni consecutivi .
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione in un qualsiasi comune italiano .
Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa dalla stessa, deve essere prodotto il relativo decreto.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno al ritiro del nulla osta per la celebrazione da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto.
Nel caso di matrimonio civili da celebrarsi in un comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi devono provvedere a richiedere apposita delega.
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a €.14,62 ( € 29,24 se uno degli sposi non e' residente nel Comune di Barberino di Mugello si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad altro Comune o all'Estero).
Il certificato di eseguita pubblicazione/nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione.