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Novità normative riguardanti gli stranieri cittadini dell'Unione Europea

 

A seguito dell'emanazione del D.lgs 06.02.2007, n. 30 la disciplina concernente il diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri, e quindi anche in Italia, ha subìto significative innovazioni.
La più importante di esse è il venir meno della Carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini dell'Unione presso gli Stati membri, che quindi, a partire dall'11.04.2007, non viene più rilasciata dalla Questura.
La nuova normativa prevede che il cittadino dell'Unione che voglia soggiornare in Italia per un periodo fino a 3 mesi non debba assolvere nessun tipo di formalità, mentre per soggiorni di oltre 3 mesi è obbligatoria l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente.
Per ottenere la sopracitata iscrizione è necessario che il cittadino UE abbia dimora abituale nel territorio del Comune, e presenti all'Ufficio Anagrafe dello stesso la documentazione richiesta dalla normativa, volta in sostanza ad accertare la sussistenza di mezzi sufficienti per la permanenza in Italia senza costituire un gravame per il sistema previdenziale ed assistenziale italiano. Nella maggioranza dei casi sarà sufficiente presentare documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di un'attività lavorativa, o in mancanza, la disponibilità in ogni caso di risorse economiche sufficienti al mantenimento proprio e dei propri familiari a carico.
Nel caso che non venga svolta un'attività lavorativa sarà necessario anche dimostrare di possedere un'assicurazione che copra eventuali spese sanitarie. Per il solo caso dei cittadini della Romania e della Bulgaria potrebbe essere necessario presentare il nulla-osta per l'accesso al mercato del lavoro, rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione, e tuttora necessario per lavorare in alcuni settori (non è richiesto, tra l'altro, per badanti, operai edili e metalmeccanici).
La regolarità del soggiorno in Italia d'ora innanzi non sarà più attestata dalla Carta di soggiorno, bensì dal certificato di iscrizione anagrafica rilasciato al termine del procedimento di iscrizione.
Le carte di soggiorno ancora valide rimarranno tali fino alla scadenza, dopo di che gli interessati dovranno regolarizzare la loro dimora in Italia presentando la documentazione sopracitata all'Ufficio Anagrafe del Comune.
Chi avesse già presentato istanza di Carta di soggiorno in Questura, deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con la relativa ricevuta, che permetterà all'interessato di accedere ad una procedura semplificata di accertamento dei requisiti richiesti.
Si ricorda infine che dopo 5 anni di permanenza legale e continuativa in Italia, il cittadino UE acquista il diritto al soggiorno permanente, che consente la permanenza in Italia anche in caso di perdita dei requisiti inizialmente richiesti per l'iscrizione. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si invitano gli interessati a presentarsi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici del Comune, o a telefonare ai numeri telefonici 055/8477210 - 055/8477212.