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Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) d. lgs. n. 152/2006, sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. m) e attraverso l'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208, art. 210). 
 
Gli artt. 183, 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006 e smi, come successivamente modificato, permettono invece la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e particolari condizioni.

 

D.Lgs.152/2006 e s.m.i - Art. 185 Limiti al campo di applicazione della parte IV del decreto

La modifica operata all'art.185 con la legge 28.01.2008 n.2 (Legge di conversione del DL 29.11.2008 n.185) comporta l'esclusione dalla materia dei rifiuti (ovvero dalla parte IV del decreto) ovvero della gestione quale sottoprodotto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, semprecché sia certo che questo materiale verrà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
Siffatta formulazione entro le clausole di esclusione che non rinviano ad altre discipline settoriali o specifiche comporta un esclusione tout court.

 "1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
...
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.
..."

D.Lgs.152/2006 e s.m.i - Art.186 Terre e rocce da scavo

Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione delle terre e rocce da scavo, al di fuori del regime dei rifiuti e al di fuori anche dal regime del"riutilizzo in situ" sopraddetto, sono quelle dettate dall'art. 183 comma 1 lett. p) - definizione di sottoprodotto - e dall'art. 186 comma 1:

            a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
            b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
            c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad 
impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
            d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
            e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto (L'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati e da siti sottoposti ad interventi di bonifica è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste);
            f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle 
matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità (litologia, granulometria, geomeccanica, etc.) con il sito di destinazione;
            g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

La sussistenza dei suddetti requisiti, ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo che non possono superare di norma un anno, deve avvenire nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali (VIA, AIA, permesso di costruire ovvero DIA) e ivi verificati dalle amministrazioni competenti (art. 186 comma 2 e 3).

Il soggetto preposto allo svincolo dal regime dei rifiuti non è più l'ente che rilascia l'autorizzazione all'intervento di destinazione, ma quello competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce. La richiesta del parere ARPAT non è più obbligatoria.

Il riutilizzo del materiale, quale sottoprodotto, avviene pertanto in un ambito diverso da quello di produzione ed il processo di produzione e di riutilizzo non debbono necessariamente essere contemporanei.
Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito.

Lo svincolo dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo avviene contestualmente al rilascio del permesso a costruire ovvero alla DIA ovvero anche in tempi successivi al perfezionamento delle pratiche edilizie contestualmente alla presentazione di idonea dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento (nel caso di deposito già avvenuto della dichiarazione di inizio dei lavori).


Con l'ulteriore modifica apportata dalla legge n. 13/2009, all'art. 186 del d. lgs. n. 152/2006 sono stati aggiunti i commi 7-bis e 7-ter che introducono nel primo caso la possibilità di utilizzare le terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati, nel secondo equiparano alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo i residui provenienti dall'estrazione e lavorazione di marmi e pietre:

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: 
           a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; 
           b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
           c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

 

Documentazione da presentare nell'ambito del procedimento edilizio

All'interno del procedimento di autorizzazione dell'intervento edilizio, in cui vi sarà a seguito di attività di sbancamento, la produzione di terre e rocce da scavo, deve essere ricompresa la documentazione di seguito indicata, a seconda del regime entro cui si intende finalizzare il riutilizzo di tale materiale:

Riutiilzzo in situ (art. 185 comma 1 lett. c-bis D.Lgs. 152/2006) 
Se si intende riutilizzare il materiale di scavo direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 185 comma 1 lett. c-bis del D.Lgs. 152/2006, è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con idonea dichiarazione del direttore dei lavori ovvero di tecnico competente in merito alla "non contaminazione del suolo e di altro materiale allo stato naturale scavato" che si intende riutilizzare.

Riutilizzo quale sottoprodotto (art. 183 comma 1 lett. p e art. 186 D.Lgs. 152/2006) 
Se si intende riutilizzare il materiale di scavo , nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183 comma 1 lett. p e dall'art. 186 comma 1 D.Lgs. 152/2006, è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con: 

■ Domanda di richiesta di svincolo (modulistica)
■ Copia autorizzazioni edilizie (permesso di costruire o DIA) del sito di riutilizzo
■  Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato attestante la sussistenza dei requisiti indicati all'art. 186 comma 1 d. lgs. n. 152/2006; la relazione dovrà illustrare le modalità di gestione del materiale ed in particolare i tempi e le caratteristiche del deposito qualora previsto
■  Referti analitici a supporto della relazione di cui al punto precedente (caratteristiche qualitative in relazione sia al sito di produzione sia al sito di riutilizzo), effettuati presso laboratori accreditati SINAL
■  Copia documento di identità

La documentazione di cui sopra può anche essere presentata, quale integrazione alla pratica edilizia anche successivamente al perfezionamento della DIA ovvero al rilascio del permesso di costruire ovvero, anche, successivamente al deposito della dichiarazione di inizio dei lavori contestualmente ad una dichiarazione del direttore dei lavori attestante che non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di sbancamento
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo svincolate dal regime dei rifiuti, come da progetto presentato.

Gestione come rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a D.Lgs. 152/2006)
Laddove si intenda gestire come rifiuto il materiale di scavo o parte di questo si dovrà procedere all'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati. 
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare allegando copia dei formulari, l'avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo quali rifiuti.

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