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Contenuto :

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

  1. che cos'è
  2. come e quando si paga
  3. aliquote Ici anno 2011
  4. dichiarazione anno 2010
  5. rimborso
  6. ravvedimento operoso
  7. dove e quando
  8. modulistica
  9. regolamento ICI
 

Che cos'è

L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita a decorrere dall'anno 1993.
L'imposta è dovuta per il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili situati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Riferimenti normativi:
D. Lgs. 30/12/1992 n. 504
Delibera G. C. n. 186 del 24/11/2006 e n. 111 del 1/12/2009 (riconferma).
Regolamento Comunale
 
Chi paga
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:
- il proprietario
- l'usufruttuario
- il titolare del diritto d'uso
- il titolare del diritto d'abitazione
- il titolare del diritto di superficie e/o enfiteusi
- il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria

quanto si paga
Per stabilire quanto si deve pagare si deve prima stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. La base imponibile si determina in modi diversi a seconda della tipologia degli immobili considerati:
per i fabbricati iscritti in catasto si considera la rendita risultante dagli atti catastali al primo gennaio dell'anno in corso, rivalutandola del 5%. Tale rendita rivalutata deve essere poi moltiplicata per 100 per le categorie A e C (escluse A10 e C1), per 140 per le categorie B, per 50 per le categorie A10 e D e per 34 per la categoria C1.
Nel caso di immobili classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dell'immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta è quello iscritto nel bilancio dell'impresa o società al primo gennaio dell'anno di riferimento.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal loro valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno in corso.
Una volta stabilita la base imponibile, l'imposta si calcola applicando a tale imponibile l'aliquota deliberata dal Comune in riferimento alla tipologia di immobile, applicando le eventuali detrazioni spettanti. 

immobili inagibili o inabitabili 
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, puo' essere applicata la riduzione d'imposta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 05.08.1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445. La riduzione d'imposta si applica a partire dalla data di acquisizione della dichiarazione sostitutiva al protocollo dell'Ente e non può estendersi a periodi d'imposta pregressi. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione ICI per l'anno di riferimento.

 

 

Come e quando si paga

L'obbligo al pagamento decorre dalla data di entrata in possesso dell'immobile oggetto dell'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese.

L'imposta dovrà essere versata in due rate.
-1^ rata (acconto) entro il 16 giugno 2011 :versamento pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione stabilite per l'anno 2010;
-2^ rata (saldo) dal 1^ al  16 dicembre 2011 :imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione stabilite per l'anno 2011, da cui dovrà essere detratto l'acconto versato in precedenza.
Il contribuente ha facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta per il 2011 anche in unica soluzione, entro il 16 giugno 2011.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando il nuovo bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del  25 marzo 2009. La nuova intestazione è la seguente:
Equitalia Cerit Spa-Barberino di Mugello-Fi-Ici
Il nuovo numero di conto corrente postale è: 88727839
Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

* 3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
* 3902 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
* 3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
* 3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
* 3906 - imposta comunale sugli immobili (ICI) interessi
* 3907 - imposta comunale sugli immobili (ICI) sanzioni

Codice Comune: A632

 

Aliquote Ici anno 2011

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 24/11/2006 sono state determinate le  aliquote per l'anno 2007. Tali aliquote, in fase di approvazione di bilancio,  sono state riconfermate anche per il corrente anno 2011 e sono le seguenti.

5,5 per mille:
- abitazione principale e relativa pertinenza (solo per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9)
- abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale (che vi ha eletto la propria residenza)

7 per mille:
- per tutti gli altri immobili non ricompresi nei punti precedenti, e per i terreni e aree fabbricabili.

La detrazione ordinaria, prevista per l'abitazione principale, ammonta a Euro 103,29 (solo per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9). 

Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, conv. con mod. in Legge 24 luglio 2008, n. 126, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9). Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992, nonchè quelle assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto n. 93/08 (abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, che la occupano quale loro abitazione principale). 

Nel caso di comodato d'uso gratuito il soggetto passivo è tenuto alla presentazione di apposita autocertificazione.

Beneficiano, inoltre, dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali l'abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale. In tal caso il soggetto passivo è obbligato a presentare, nell'anno in cui si è verificata l'agevolazione, apposita istanza scritta, la quale deve pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di decadenza dal beneficio, entro e non oltre il termine di scadenza del versamento a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento. Tale istanza esplica i suoi effetti anche per i periodi d'imposta successivi semprechè non si verifichino variazioni rispetto alla dichiarazione iniziale. In tal caso il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio con le stesse modalità le eventuali variazioni intervenute.



 

Dichiarazione anno 2010

La dichiarazione ICI anno 2010 deve essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con decreto del 12 maggio 2009. I casi per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo sono dettagliatamente indicati nelle istruzioni  alla compilazione del modello ministeriale. Il modello dichiarazione  e  le relative istruzioni son presenti nella modulistica.

 

Rimborso

Le domande di rimborso, corredate dei bollettini di pagamento e di ogni altra valida documentazione,  indicanti dettagliatamente la motivazione della richiesta, possono essere presentate, avvalendosi dell'apposito modulo,  entro cinque anni dal giorno del pagamento.

 

Ravvedimento operoso

Il contribuente che ha omesso di effettuare il versamento entro il termine di scadenza, oppure che ha versato un importo inesatto, può regolarizzare la propria posizione mediante il "ravvedimento operoso" .
Il totale del versamento da effettuare a titolo di ravvedimento, si calcola così:

imposta = importo non pagato

Ai sensi dell'art. 1, commi 20 e 22, Legge di Stabilità 2011, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 le sanzioni da applicare per il ravvedimento operoso sono le seguenti:
= 0,2% dell'imposta non pagata per ogni giorno di ritardo in caso di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza di legge;
= 3,00% dell'imposta non pagata, in caso di pagamento dal quindicesimo giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza di legge;
= 3,75% dell'imposta, in caso di pagamento entro un anno dalla scadenza di legge;

interessi = devono essere conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla data dell'omissione fino alla data di effettuazione del versamento ( tasso attuale 1,5% annuo) 
 
Il pagamento a titolo di ravvedimento, si effettua con le stesse modalità con le quale si paga l'Ici ordinaria, barrando la casella "ravvedimento" e indicando nel campo totale la somma di imposta, sanzioni ed interessi.
Il contribuente dovrà successivamente comunicare al Comune, mediante l'apposito modulo, il tardivo versamento.


 

Dove e quando

Ufficio Tributi Viale della Repubblica 24 p. 2
Tel 0558477222/275 fax 0558477299
Email tributi@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00

 

Modulistica

 

Regolamento ICI

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