L'attività degli artigiani alimentari (rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, ecc.) è disciplinata dalla Legge regionale n. 54 del 29 ottobre 2008 (Norme in materia di artigianato).
Gli artigiani che intendono vendere in modo esclusivo i prodotti di propria produzione, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, devono solamente presentare la notifica sanitaria.
Se tuttavia vengono venduti, nel medesimo esercizio, anche prodotti alimentari di altro tipo occorrerà una SCIA per esercizio di vicinato all'Ufficio competente.

L'attività di panificazione trova i suoi riferimenti legislativi nel D. Lgs 223/2006 e dalla nuova Legge regionale n. 18 del 6 maggio 2011. L'apertura di un nuovo panificio, la sua trasformazione o il suo trasferimento sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio. La SCIA dovrà essere corredata dall'indicazione del responsabile dell'attività produttiva. Contestualmente alla SCIA dovrà essere presentata notifica sanitaria.
- LR 29 ottobre 2008 n. 54
- D. Lgs 223/2006
- LR 6 maggio 2011 n. 18
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