Attestazione soggiorno permanente cittadini UE

Attestazione soggiorno permanente cittadini UE

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Munastra Nadia
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24 (sede provvisoria: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, 36)
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: su appuntamento - Risparmia tempo, è possibile gestire la pratica tramite email o PEC

Descrizione

Attestato che certifica il soggiorno legale e continuativo di 5 anni nel territorio italiano per un cittadino comunitario. 

Modalità di richiesta

Su appuntamento tramite:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Requisiti del richiedente

Possono fare richiesta i cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel Comune di Barberino.
È necessario dimostrare di avere soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale (caso generale) oppure per i periodi più brevi stabiliti dall’articolo 15 del DLGS n. 30 del 2007, nei casi particolari ivi previsti. I requisiti devono essere dimostrati per almeno 5 anni consecutivi, non necessariamente gli ultimi 5.

Documentazione da presentare

  • Passaporto o carta d’identità 
  • Domanda in marca da bollo da € 16,00 corredata della necessaria documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti (estratto conto contributi, buste paga, polizze assicurative, tutto ciò che possa dimostrare la residenza continuativa).

Iter procedura

Su richiesta dell'interessato il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15 del DLgs 30/2007.

La continuità del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Costi

2 marche da bollo da € 16,00 (1 per la domanda ed 1 per l'attestazione)

Tempi

30 giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti.

Normativa di riferimento

  • Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004
  • DLGS 6.2.2007, n. 30
  • Circolare min. interno n. 45 dell’8.8.2007. Decreto legislativo n. 30/2007
  • DLGS 25-7-1998 n. 286
  • DPR 30.5.1989, n. 223 vigente al 18/08/2015
  • DL 23 giugno 2011, n.89

 

Ultima revisione dei contenuti: 13/05/2020