Autocertificazione

Autocertificazione

Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24
Tel: 055/8477261-2-3
Fax: 055/8477299
E-mail: urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30/ il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

Descrizione

Dichiarazione in carta semplice che può essere presentata in sostituzione di un certificato alle pubbliche amministrazioni ed ai privati che lo consentono.

Modalità di richiesta

Novità da settembre 2020: con il decreto semplificazioni (il DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) viene esteso l'obbligo di accettare le autocertificazioni anche ai soggetti privati (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc). Quindi i privati potranno richiedere tramite PEC o email una verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini in tema di residenza (anche storica), stato di famiglia, stato libero. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. L'ufficio anagrafe darà la conferma che il dato sia corretto e indicare gratuitamente il dato integrato, nel caso quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.
L'autocertificazione viene fatta direttamente dal cittadino utilizzando i moduli di esempio scaricabili da questa pagina (sezione "allegati")  oppure tramite il servizio di visuram dei dati anagrafici online.

 

Requisiti del richiedente

L'autocertificazione è soggetta ai seguenti requisiti e limitazioni:

  •     per le dichiarazioni occorre essere maggiorenne;
  •     per i minori, le dichiarazioni vanno sottoscritte dal genitore o dal tutore;
  •     per gli interdetti, vanno sottoscritte dal tutore;
  •     i cittadini extracomunitari possono rendere le stesse dichiarazioni dei cittadini italiani, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia;
  •     le dichiarazioni di coloro che non possono firmare, per impedimenti fisici o perché analfabeti, sono rese dall'interessato al pubblico ufficiale che dà atto dell'esistenza di un impedimento alla sottoscrizione;
  •     le dichiarazioni nell'interesse di coloro che non possono renderle per impedimenti temporanei connessi allo stato di salute sono sostituite da dichiarazioni dal coniuge o, in sua assenza, dei figli o, in mancanza di questi, di altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Tali dichiarazioni sono rese al pubblico ufficiale e devono contenere la menzione dell'impedimento.
     

Informazioni

Non è necessario autenticare la firma né applicare alcun bollo.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona.
Ha la stessa validità del certificato che sostituisce (generalmente è quindi valida sei mesi).

Le autocertificazioni riguardano le seguenti tipologie di documenti:

  •     data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
  •     godimento dei diritti civili e politici;
  •     stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  •     stato di famiglia anche per ottenere gli assegni familiari;
  •     esistenza in vita;
  •     nascita del figlio, decesso del coniuge o parente di primo grado;
  •     iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  •     appartenenza ad ordini professionali;
  •     titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  •     situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  •     assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  •     possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  •     qualità di disoccupato, di pensionato, di studente;
  •     qualità di vivenza a carico;
  •     qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  •     iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  •     adempimento degli obblighi militari e i dati del foglio matricolare;
  •     non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
  •     non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  •     tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  •     non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

L'autocertificazione può riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti ad un momento diverso dall'attuale.
Tali dichiarazioni possono essere anche cumulative.

COME SI FA:
L'autocertificazione consiste nello scrivere su un normale foglio di carta i dati sopra indicati, firmarlo e presentarlo a qualsiasi ufficio pubblico o impresa che gestisce un pubblico servizio.
Può essere anche utilizzato il fac-simile allegato.

Il cittadino può utilizzare l'autocertificazione anche nei rapporti tra privati, se questi la accettano.

L'AUTOCERTIFICAZIONE NON PUO' ESSERE USATA PER:

  •     documentazione inerente attività giudiziaria;
  •     certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti;
     

Avvertenze

E' importante ricordare che le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la decadenza dal beneficio ottenuto.

Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti che svolgono un servizio pubblico  sono obbligati ad accettare l'autocertificazione e non possono accettare, ne' tantomeno richiedere, certificati.
Il rifiuto, da parte dell'impiegato addetto, di ricevere ed accettare le autocertificazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 445 del 28.12.2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"