Ciascun Comune, nel proprio Piano del Commercio, individua le aree interdette al commercio in forma itinerante. E’ pertanto onere dell’esercente verificare dette aree presso i Comuni in cui intende esercitare l’attività.
E’ sempre vietato il commercio in forma itinerante di funghi epigei.
Il commercio su area pubblica di beni usati è sottoposto ad ulteriori adempimenti e alla presentazione di un’ulteriore comunicazione ai sensi degli artt. 126 e 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 773/1931.
Il commercio su area pubblica di oggetti da punte e da taglio è soggetto al preventivo rilascio di autorizzazione triennale da parte del Comune di residenza ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 773/1931 e alla vidimazione di tale autorizzazione da parte dei singoli Comuni in cui l’operatore esercita.