Il condono edilizio viene rilasciato dal Comune al momento in cui la domanda a suo tempo presentata risulta completa di tutta la documentazione dovuta per legge oltre a quella richiesta dal Comune, che è tenuto a verificare anche l'esattezza e la congruità dell'oblazione versata.
Il pagamento dell'oblazione estingue i reati penali ed amministrativi per aver realizzato le opere abusive.
Il condono edilizio comporta anche, al momento del rilascio, il pagamento del contributo di concessione, se dovuto, al comune. Solo per il terzo condono la legge regionale ha previsto che questo contributo venisse versato a favore del comune, con un incremento del 100%, al momento della presentazione della domanda.
L'ottenimento del condono edilizio costituisce la legittimazione delle opere abusivamente eseguite a suo tempo. Ciò dà al proprietario di un immobile la certezza di possedere un bene regolare a norma di legge e la possibilità di poterlo ristrutturare e/o commercializzare senza impedimenti.
RETTIFICA ERRORI MATERIALI DI RILIEVO
Per le concessioni in sanatoria già rilasciate, qualora i concessionari o gli attuali proprietari rilevino la non corrispondenza tra gli elaborati allegati alla concessione e l'effettiva consistenza delle opere sanate così come a suo tempo effettivamente realizzate e/o preesistenti alle opere abusive a causa di meri errori materiali di rilievo, è possibile presentare richiesta di rettifica di tali errori materiali di rilievo con le modalità, procedure e stampati stabilite con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 24 del 14.01.2019 alla quale si rimanda (cfr. modulo allegato alla presente guida tematica).