Scissione e unione della famiglia anagrafica

Scissione e unione della famiglia anagrafica

Ufficio: Servizi demografici
Referente: Munastra Nadia
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24 (sede provvisoria: Corso Corsini 45)
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: Su appuntamento - Risparmia tempo, è possibile fare richiesta tramite email, PEC

Documentazione da presentare

  • modulo di richiesta 
  • documento d'identità di tutti i sottoscrittori maggiorenni
  • eventuale documentazione a supporto della richiesta (es. planimetria dell'immobile)

Iter procedura

Modificare lo stato di famiglia: si puo'?

Secondo la normativa, tutti i conviventi sono iscritti nel medesimo stato di famiglia, ad accezione dei soggetti che co-abitano per motivi di lavoro, convivenze religiose o motivi lavorativi (es. personale domestico o di cura).
L'ISTAT nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico" contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992" afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del d.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4".

Se la richiesta di stato di famiglia separato non è stata fatta correttamente per errore di interpretazione della modulistica, è possibile fare istanza a firma di tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. La richiesta deve essere presentata nel periodo immediatamente successivo alla pratica di residenza (pochi giorni dopo l'invio dell'avvio del procedimento che conferma e riepiloga i dati della richiesta accolta). Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.

Secondo la nota ISTAT numero 5327 del 1995, "La dichiarazione di cessazione del vincolo affettivo, pur continuando la coabitazione, quale causa per ottenere la scissione della famiglia anagrafica, non è prevista in alcun modo dalla normativa anagrafica. Pertanto, a parere di questo Istituto, non deve essere accolta anche perchè, non essendo documentabile - a differenza, ad esempio, dello scioglimento del matrimonio - esporrebbe l'ufficiale d'anagrafe a possibili, ripetute richieste di variazioni, tra l'altro di scarsa rilevanza per i fini istituzionali dell'anagrafe della popolazione".

Si avvisa pertanto che le richieste di divisione di nucleo familiare potranno essere prese in considerazione solo nei giorni successivi all'invio dell'avvio del procedimento relativo alla pratica di residenza, e solo se si possa dimostrare chiaramente l'errore di interpretazione della compilazione del modulo.

 

 

Richiesta di stato di famiglia separato in caso di divisione immobile in più unità abitative
Nel caso in cui l'immobile sia individuato al catasto come unica unità immobiliare ma di fatto si trova diviso in più unità abitative distinte ed indipendenti, è necessario procedere alla modifica al catasto per poter individuare le diverse unità con dati catastali distinti. Nel caso in cui la divisione al catasto non venga fatta, è possibile comunque procedere alla richiesta di scissione di stato di famiglia, con il modulo "Richiesta scissione stato di famiglia in presenza di abitazioni distinte" (sezione Allegati).
La richiesta deve essere firmata da tutti i componenti maggiorenni coinvolti dalla pratica. Devono essere forniti tutti i dettagli possibili per verificare lo stato di divisione dell'immobile e saranno effettuati i sopralluoghi del caso.
Si ricorda infine che gli addetti dell’Ufficio Servizi Demografici per ordinaria diligenza segnaleranno all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Tributi la divergenza riscontrata tra contesto di fatto e risultanze amministrative per gli adempimenti del caso.

 

Tempi

Il procedimento si conclude entro 45 giorni dalla dichiarazione resa dall'interessato.

Avvertenze

Sanzioni per dichiarazioni false o mendaci
Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci.  Articoli  75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Normativa di riferimento

DPR 223/1989 vigente al 18/08/2015
Art. 4 del D.P.R. n. 396/2000 
Circolare Istat "Avvertenze e note illustrative e normativa aire" - Metodi e norme serie b - n. 29 - edizione 1992

Ultima revisione dei contenuti: 04-12-2023