Estratti e certificati di stato civile

Estratti e certificati di stato civile

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Lippi Valentina, Munastra Nadia
Responsabile: Galeotti Giulia
Indirizzo: V.le della Repubblica, 24 (sede provvisoria: Palazzo Pretorio in Piazza Cavour, 36)
Tel: 0558477214 fisso | 3487718394 chat WhatsApp
E-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it
Orario di apertura: Su appuntamento - Risparmia tempo, è possibile fare richiesta tramite email, PEC, modulo online

Descrizione

I certificati e gli estratti di stato civile (nascita, matrimonio o unione civile, morte) vengono rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento.

Modalità di richiesta

Per il rilascio dei certificati è attivo il nuovo servizio di richiesta online: 

Per informazioni contattare l'ufficio tramite:
- chat WhatsApp al numero 3487718394
- telefono fisso al numero 0558477214
- email anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it 

Autocertificazione: con il decreto semplificazioni (il DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) viene esteso l'obbligo di accettare le autocertificazioni anche ai soggetti privati (banca, posta, assicurazione, datori di lavoro, ecc). Quindi i privati potranno richiedere tramite PEC o email una verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei cittadini in tema di residenza (anche storica), stato di famiglia, stato libero. La richiesta dovrà riportare un esplicito riferimento all'autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall'art. 71. L'ufficio anagrafe darà la conferma che il dato sia corretto e indicare gratuitamente il dato integrato, nel caso quanto riportato dal cittadino si riveli errato o incompleto.

L'autocertificazione viene fatta direttamente dal cittadino accedendo ai moduli di esempio scaricabili dal sito oppure tramite il servizio online di visura ANPR (vedere "schede collegate").

 

Requisiti del richiedente

I certificati e gli estratti di nascita, matrimonio e morte possono essere rilasciati se l'evento si è verificato nel nostro Comune o se l'atto è stato trascritto nel Comune di Barberino di Mugello.
Non è necessaria la presenza dell'interessato: il certificato può essere richiesto da chiunque, purché a conoscenza certa dei dati di identificazione della persona in nome della quale viene richiesto l'atto.

Iter procedura

Contattare l'ufficio per verificare la competenza al rilascio, prenotare il rilascio presso lo sportello oppure ricevere direttamente il documento in PDF tramite email o PEC.

Costi

Nessun costo, ad esclusione di eventuali costi per la spedizione postale della documentazione.
Con Delibera di Giunta n. 51 del 30.04.2020 il Comune di Barberino di Mugello ha abrogat​o i diritti di segreteria e di stampati sui certificati, eliminando tutti i micropagamenti.

Tempi

Fino a 30 giorni dalla richiesta.
Per il rilascio di certificati con ricerca d'archivio sono necessari fino a 45 giorni.

Informazioni

Competenza al rilascio per il nostro Comune

  • Certificato o estratto di nascita:  atto di nascita iscritto dal Comune di Barberino di Mugello (nascita avvenuta anche altrove).
  • Certificato o estratto di matrimonio: 
    - matrimonio avvenuto in Barberino di Mugello;
    - matrimonio contratto all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune di Barberino di Mugello.
  • Certificato o estratto di morte:  decesso avvenuto a Barberino di Mugello.

 

Differenza tra certificati ed estratti
Gli estratti contengono tutti i dati dei certificati e inoltre riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell'atto stesso.
Esempi di annotazioni certificabili:
- su atto di nascita: matrimonio, divorzio, acquisto / perdita cittadinanza, apertura / chiusura amministrazione di sostegno, morte...
- su atto di matrimonio: regime patrimoniale, separazione, divorzio...

Estratti di nascita con generalità dei genitori (art  3 DPR 432/1957)
L'eventuale richiesta di indicazione della paternità e maternità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 2 maggio 1957 n. 432, può essere formulata solo dall’interessato ossia il titolare dell’atto e da coloro che comunque dichiarino formalmente in maniera non generica e circostanziata un interesse legato all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione. 
Se l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore.  Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.

Estratti plurilingue

Gli estratti di nascita, matrimonio o morte su modello internazionale plurilingue sono estratti di atti di stato civile previsti dalle Convenzioni di Parigi del 1956 e di Vienna del 1976 formulati su appositi modelli plurilingue. In base alle convenzioni, non necessitano di traduzione e legalizzazione per l'uso nei paesi esteri che hanno aderito. 

Regolamento UE: esenzione legalizzazione e utilizzo modelli plurilingue
Secondo il Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, a partire dal 16.02.2019 alcuni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea devono essere accettati come autentici in un altro Stato membro senza necessità di legalizzazione e di Apostille.
Promuovere la libera circolazione dei cittadini UE ed  agevolare la circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri UE semplificando i requisiti per la loro presentazione in uno Stato UE è quanto si prefigge il predetto regolamento che, oltre a prevedere per alcune categorie di documenti pubblici europei l'esenzione dalla legalizzazione e dall'Apostille e di altre formalità amministrative, istituisce moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche ed evitare così l'obbligo di traduzione. A beneficiare di tale regime agevolato rientrano i certificati di nascita, di matrimonio, di morte, di stato civile, di filiazione, compresi la capacità di contrarre matrimonio, l'unione registrata, il domicilio e/o la residenza, l'assenza di precedenti penali.

Avvertenze

Validità
Certificati ed estratti di stato civile sono validi 6 mesi dalla data del rilascio. Se il documento deve essere prodotto a Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio, è possibile utilizzarlo anche dopo tale termine purchè venga dichiarato in calce che le informazioni contenute non sono variate.

Autocertificazione per la PA
Qualora il certificato debba essere prodotto a a Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio deve essere sostituito dall'autocertificazione. Dal 2020 è possibile anche stampare la propria autocertificazione online (vedere schede collegate).

Richieste generiche uso ricostruzione albero genealogico 
L'ufficiale di Stato Civile non è competente a ricercare gli eredi di una persona o a seguire la linea retta o collaterale alla ricerca della discendenza, ma, qualora la richiesta risulti legittima, dovrà limitarsi a ricercare gli atti di stato civile richiesti con precisione dal richiedente; spetterà poi, se del caso, all’interessato, tramite i dati riportati sul certificato/estratto rilasciato dall’Ufficio, effettuare i collegamenti parentali al fine di ricostruirne la sua ascendenza. 
Si ricorda che l'eventuale richiesta di indicazione della paternità e maternità ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 2 maggio 1957 n. 432 può essere formulata solo dall’interessato ossia il titolare dell’atto e da coloro che comunque dichiarino formalmente in maniera non generica e circostanziata un interesse legato all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

 

Accesso ai registri di stato civile
Ricordiamo che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti a una specifica disciplina rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa: chi vi abbia interesse - fatta eccezione per i divieti eventualmente previsti dalle norme - puo' accedere a notizie e informazioni in essi riportate attraverso la richiesta di certificati ed estratti, ma è esclusa la possibilità di consultazione diretta da parte di privati (Sentenza del Consiglio di Stato n. 99 del 23/01/1998).

Normativa di riferimento

DPR  n.396/2000

Ultima revisione dei contenuti: 28.06.2021