CHI PAGA
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:
- il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento quali superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi;
- il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria;
- il concessionario di area demaniale;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
PER COSA SI PAGA
Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Definizione di abitazione principale e pertinenze
Per "abitazione principale" s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Abitazioni principali A/1, A/8 e A/9
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze l'IMU è dovuta e per il calcolo si applica l'aliquota prevista per tale fattispecie. Dall'imposta dovuta sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
Esclusioni
Sono considerate assimilate all'abitazione principale per specifica disposizione di legge o da regolamento e quindi escluse dall'imposta:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008 adibiti ad abitazione principale;
d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Le assimilazioni non operano nel caso di immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Attenzione: Per poter usufruire dell'esclusione
• di cui alla lettera c) ed e) i soggetti passivi sono obbligati a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale reso disponibile nell'apposita sezione Modulistica.
• di cui alla lettera f) i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 18 dicembre 2023 apposita comunicazione indicante gli immobili oggetto di agevolazione, anche utilizzando i modelli predisposti dall'Ufficio;
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023
Per il calcolo dell'imposta relativa all’acconto 2023 devono essere applicate le aliquote, di cui in allegato, stabilite per l'anno 2022 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/05/2022.
Per il calcolo dell'imposta relativa al saldo 2023 devono essere applicate le aliquote, di cui in allegato, stabilite per l'anno 2023 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2023.
QUANTO SI PAGA
Per stabilire quanto pagare si deve per prima cosa determinare la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. Le regole di determinazione per la base imponibile sono sostanzialmente le stesse previste per l'ICI:
- per i fabbricati iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita catastale rivalutata del 5%;
- per le aree fabbricabili si deve considerare il loro valore venale in comune commercio al primo gennaio di ciascun anno;
- per gli immobili classificabili nel gruppo D, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si deve considerare il valore iscritto nel bilancio dell'impresa al primo gennaio dell'anno in corso:
Base imponibile fabbricato: rendita catastale + 5% x moltiplicatore.
In allegato a questa pagina possono essere consultati i moltiplicatori.
RIDUZIONI BASE IMPONIBILE
La base imponibile è ridotta del 50% per:
a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. A tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. Per specificazioni in merito si rimanda al regolamento.
c) le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
• l’unità immobiliare non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
• il contratto sia registrato
• il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Riduzione per i residenti all’estero: L’imposta è applicata nella misura del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Attenzione: Per poter usufruire di tale riduzione i soggetti passivi sono obbligati a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello ministeriale reso disponibile nell'apposita sezione Modulistica.
ESENZIONI
Per l'elenco completo si rimanda all'articolo specifico del Regolamento.
Si segnala che sono esenti dall’imposta i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Barberino di Mugello.
Esenzione per i fabbricati merce
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL’ESENZIONE IMU
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento IMU, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2023 (scadenza 30/06/2024):
• indicando i riferimenti catastali dell’immobile ai quali il beneficio si applica
• barrando la casella esente
• attestando, nelle annotazioni, il possesso dei requisiti richiesti e indicando il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione.
Qualora sia stata già presentata la dichiarazione ai fini dell’esenzione per le annualità precedenti, questa non deve essere ripresentata.
Riduzioni per immobili locati a canone concordato
L’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998.
Per maggiori dettagli si rimanda all’articolo 14 del Regolamento IMU.