Con l'entrata in vigore della legge 76 del 20.05.2016 concernente la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", è stata istituta l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso alla presenza di due testimoni.
Casi in cui non è possibile costituire l'unione civile
- la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione é soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile;
- la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile (rapporti di parentela, affinità, adozione);
- la condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
Diritti e doveri conseguenti all'unione civile
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- obbligo di contribuire ai bisogni comuni secondo le proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo;
- diritto/dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare e il potere di attuarlo.
Fase 1 – Richiesta
Le parti, o chi le rappresenta, devono fare richiesta congiuntamente all’Ufficio di Stato civile di un Comune a loro scelta. L’Ufficio Stato Civile redige il processo verbale della richiesta invitando entrambe le parti a comparire di fronte a sé al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione.
Fase 2 - Dichiarazione
Entro 30 giorni dalla richiesta, l’Ufficio verifica le dichiarazioni e acquisisce la documentazione necessaria. I cittadini stranieri devono presentare anche il NULLA OSTA all'unione civile rilasciato da dall'Autorità competente del proprio Paese.
Nel giorno indicato dalle parti, le parti devono rendere congiuntamente una dichiarazione di voler costituire tra loro l’unione civile, alla presenza di due testimoni.
In tale dichiarazione, le parti possono indicare:
- il cognome comune che vogliono assumere per la durata della unione civile (l’altra parte può dichiarare in che ordine avrà il cognome comune rispetto al proprio). La scelta non comporterà variazione della scheda anagrafica.
- la scelta della separazione dei beni, altrimenti il regime patrimoniale sarà in comunione dei beni.
Scelta della sala per il rito
La procedura per prenotare la sala per la cerimonia è la stessa individuata per il matrimonio civile.