Attivazione, variazione, cessazione
I soggetti obbligati devono presentare al Comune la richiesta attivazione del servizio/variazione/cessazione, utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio tributi disponibili nella sezione modulistica del sito istituzionale e/o presso l’ufficio URP e Tributi, entro 90 giorni dalla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o detenzione e deve essere adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le denunce possono essere presentate con le seguenti modalità:
- a mezzo posta (in caso di spedizione fa fede la data di invio),
- via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.barberino-di-mugello.fi.it,
- via PEC all’indirizzo barberino-di-mugello@postacert.toscana.it,
- consegnata direttamente all’ufficio Protocollo dell’Ente
- mediante accesso con SPID/CIE/CNS al relativo servizio online compilando la form al seguente link https://www.comunebarberino.it/servizi/servizi-online/tributi.
La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un minore/maggior ammontare del tributo. In tal caso, la comunicazione di variazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di effettiva variazione.
Per la variazione del numero dei componenti delle Utenze Domestiche:
RESIDENTI: viene preso a riferimento la composizione del nucleo familiare così come risultante all'anagrafe comunale al 1° Gennaio dell'anno di imposizione. Tale dato viene acquisito d'ufficio. Le variazioni intervenute successivamente verranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. Solo nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo ed è soggetto all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 29 del Regolamento.
NON RESIDENTI: il numero degli occupanti è stabilito presuntivamente secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 16 e comunque viene preso a riferimento la composizione del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune di residenza del denunciante. Tale dato è soggetto all’obbligo dichiarativo. Tutte le variazioni successive riguardanti il nucleo familiare devono essere obbligatoriamente dichiarate dal contribuente.
Nel caso di abitazioni occupate da soggetti non residenti nei locali, il soggetto denunciante deve obbligatoriamente dichiarare il numero e quali sono i soggetti occupanti l’immobile.
Attenzione: nel numero dei componenti sono considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia). Tale informazione è soggetta ad obbligo dichiarativo.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio- educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
Nel caso in cui il soggetto non sia residente e non venga indicato il numero delle persone, e nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto giuridico, si procederà secondo quanto stabilito dall’art. 16 c. 2 lettera b) del Regolamento Tari.
Riduzioni e agevolazioni
Con il Regolamento TARI sono state determinate riduzioni/agevolazioni da applicare ai fini della determinazione dell’importo da versare.
Su richiesta dell’interessato, è possibile valutare l’ammissibilità dell’applicazione di riduzioni/agevolazioni indicate nel riepilogo.
La richiesta di agevolazione va presentata ogni anno, a pena di decadenza dal beneficio, entro le scadenze di seguito riportate.
N.B.: Qualora il fondo appositamente previsto in bilancio per la copertura delle agevolazioni non possa soddisfare tutte le richieste presentate, la percentuale prevista verrà proporzionalmente ridotta nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
Le riduzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della data di presentazione dell’istanza e rimangono valide fino al verificarsi di eventuali variazioni soggetto ad obbligo dichiarativo.
Le riduzioni e le agevolazioni sono tra loro cumulabili sino al limite massimo del 60%
UTENZE DOMESTICHE
RIDUZIONI
- unico occupante: Riduzione del 10%
- uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:Riduzione del 20%
- utenze poste oltre 250 mt dal più vicino punto di prelievo rifiuti: Riduzione del 60%
- Compostaggio rifiuti organici: Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
AGEVOLAZIONI
- Reddito ISEE: la soglia del reddito ai fini dell’agevolazione ISEE e le percentuali di riduzione, sono deliberate ogni anno dall’Ente in sede di approvazione delle tariffe e ne sarà data comunicazione tramite il sito istituzionale. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 30 Settembre di ciascun anno.
UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONI
- utenze poste oltre 250 mt dal più vicino punto di prelievo rifiuti: Riduzione del 60%
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell’anno solare, così come risultante da licenza: Riduzione del 20%
- utenza che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai sensi dell’art. 208, comma 19 bis, del D.Lgs. n. 152/2006: Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa
AGEVOLAZIONI
- Rifiuti speciali: Avvio al recupero/riciclo. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
I titolari di attività che hanno scelto di uscire dal servizio pubblico nonché i titolari di attività che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani possono chiedere, compilando l’apposita modulistica, ai sensi degli artt. 23ter e 24 del Regolamento Tari, la riduzione per:
1. Avvio al recupero: esclusione del 100% della parte variabile della tariffa
2. Avvio al riciclo: esclusione in percentuale da 1% a max 40% della parte variabile della tariffa
- Rifiuti speciali: Esclusione/Detassazione. Agevolazione da presentare, pena decadenza, entro il 30 Giugno di ciascun anno.
I titolari di attività che producono rifiuti speciali e/o rifiuti pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 2, co. 5 e 6, al cui smaltimento provvedono a proprie spese, possono chiedere compilando l’apposita modulistica, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Tari:
1. l’esclusione del 100% della tassazione, delle aree dove si producono rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Tali superfici devono essere chiaramente individuate in una planimetria debitamente quotata.
2. la detassazione in percentuale da applicare sull’intera superficie in base al tipo di attività, qualora la produzione dei rifiuti speciali sia contestuale a quella dei rifiuti urbani e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare in maniera chiara e puntuale la superficie dei locali/aree dove si producono rifiuti speciali. Le percentuali di abbattimento sono riportate all’art. 8 comma 4 del Regolamento Tari.