La firma su documenti o dichiarazioni indirizzate alla pubblica amministrazione non deve essere autenticata: il cittadino può firmare davanti al personale addetto al ricevimento della documentazione oppure inviare per posta, fax, PEC o e-mail, allegando fotocopia della sua carta di identità. La firma viene autenticata solo su documenti indirizzati a privati o su documenti indirizzati a pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (es. deleghe alla riscossione di pensione o di contributi economici, per cui cfr. art. 21 DPR 445/2000). In questi due casi il cittadino deve obbligatoriamente firmare alla presenza del funzionario incaricato dal Sindaco (o del responsabile della procedura per la quale è richiesta l'autentica), il quale procede all'autentica previa identificazione dell'interessato.
Se l'interessato è impossibilitato a muoversi, è necessario concordare con l'ufficio Anagrafe l'autentica di firma può essere effettuata al domicilio della persona.
Le autentiche di firma previste dalle procedure elettorali
La competenza dell'autenticazione delle firme sulle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle firme di presentazione delle liste è riconosciuta dalla legge (oltre che a notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri di pretura e di tribunale, sindaci, assessori delegati in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, assessori appositamente delegati, segretari comunali) a funzionari appositamente incaricati dal sindaco, ai consiglieri comunali e provinciali, agli assessori comunali.